disciplina regolata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 numero 167 , il Testo Unico dell'Apprendistato.
L'articolo 1 del Decreto Legislativo lo definisce
"un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani" e individua tre differenti tipologie:
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nella Legge di stabilita' 2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano sgravi contributivi e formazione. Per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 (come stabilito dall'articolo 22 comma 1 della Legge), è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
A partire dal 2012 (specifica il comma 2 dello stesso articolo) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destina annualmente, con un decreto, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Il Testo Unico sull'apprendistato prevede
1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplinato dall'articolo 3, può essere stipulato con soggetti dai 15 fino ai 25 anni di età
2. L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, disciplinato dall'articolo 4, può essere stipulato con soggetti tra i 18 e i 29 anni di età
3. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, disciplinato all'articolo 5, può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Con chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 è possibile stipulare il contratto a partire dal diciassettesimo anno di età.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Lo spiega l'articolo 7, comma 4, del Testo Unico dell'apprendistato.
Modalita' di attuazione
Il nuovo Testo Unico definisce all'articolo 2 la disciplina generale, in sostanza le modalità di attuazione. In particolare si prevede:
- Forma scritta del contratto
- Divieto di retribuzione a cottimo
- Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori di retribuzione
- Presenza di un tutore o referente aziendale
- Possibilità della riconoscimento della qualifica professionale
- Possibilità di registrare il periodo di apprendistato nel libretto formativo del cittadino
- Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto
- Possibilità di recedere dal contratto con preavviso
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazioni contro le malattie, assicurazione contro invalidità e vecchiaia, maternità, assegno familiare.
Per quanto attiene alla durata Il Testo Unico differenzia le tre tipologie di apprendistato:
1. per la prima la durata è di tre o quattro anni
2. per la seconda è di tre o cinque anni
3. per la terza la durata è rimessa alle Regioni
Con la circolare n.29 del 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce invece alcuni chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio (ovvero le sanzioni amministrative comminate per gli inadempimenti formativi) relativi ai contratti di apprendistato.